lunedì 25 novembre 2013

DIFENDERSI DA UN MUTUO USURARIO !

Il tema dei mutui e soprattutto del tasso di interesse è sempre di fondamentale importanza per i consumatori ed una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la sentenza n. 350 del 9 gennaio 2013, ha, finalmente, sancito con chiarezza che “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi a titolo di interessi moratori".

I Giudici della Suprema Corte ribadiscono così un concetto già espresso in diverse occasioni, confortato anche dalla Corte Costituzionale (sent. N. 29 del 25.02.2002), nonostante la Banca d'Italia continui ad escludere il tasso di mora ai fini del calcolo del TEG medio (def.: Tasso Effettivo Globale è il tasso medio che esprime il costo effettivo del mutuo tenendo conto di tutte le spese, commissioni e di possibili tassi di ingresso o promozionali).

In termini pratici la decisione della Corte significa che il raffronto tra TEG e Tasso Soglia (ovvero il limite usura che non deve essere superato dall'istituto di credito e che è stabilito trimestralmente dalla Banca d’Italia) deve tener conto di TUTTE le somme richieste dall’ente creditore a titolo di spese, penali, commissioni,  interessi di mora, ecc..

La conseguenza di tale determinazione è che, in caso di applicazione delle penali pattuite per situazioni di insolvenza o di ritardati pagamenti, qualora il quantum risulti superiore rispetto ai limiti del tasso usura, diventa molto più facile far valere i propri diritti verso le banche e quindi contestare l’applicazione di un interesse illegittimo.
Nel momento in cui il tasso d’interesse diventa usurario, il mutuatario ha a sua disposizione diversi strumenti di difesa:
  • Chiedere il rimborso delle somme illegittimamente incassate;
  • Bloccare eventuali azioni giudiziali già intraprese dalla banca;
  • Contestare l’addebito di futuri interessi calcolati in maniera illegittima;
  • Rinegoziare la rata del mutuo
Non bisogna dimenticare, infatti, che ai sensi dell’art. 1815, comma 2°, c.c. "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".
Dato che in caso di “difficoltà di dialogo” con le banche sono i giudici a decidere, si tenga in considerazione come ha deciso la Corte d’Appello di Venezia sentenza n° 342 del 18 Febbraio 2013: “L’articolo 1815, comma 2 c.c. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e pertanto la previsione di nullità della clausola di debenza degli interessi è applicabile a qualsiasi somma richiesta a tale e quindi anche nel caso d’interessi moratori. La conseguenza della violazione dell’art. 1815, comma 2, c.c. è la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito.”
Detto ciò, difendersi da un mutuo usurario non è soltanto possibile ma una concreta realtà!

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