lunedì 30 settembre 2013

IL TRENO RITARDA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE? AL VIAGGIATORE SPETTA COMUNQUE IL RIMBORSO.

Sentenza rivoluzionaria quella della Corte di Giustizia dell'Unione Europea di Lussemburgo che, pronunciandosi su un contenzioso presentato dalla Corte Amministrativa austriaca, ha stabilito che, in caso di ritardo del treno, il viaggiatore ha diritto al rimborso parziale del biglietto anche se il predetto ritardo è dovuto a causa di forza maggiore. 
L’indennizzo – come indicato in una nota della Corte – corrisponde, come minimo, al 25% del prezzo del biglietto per un ritardo compreso tra 60 e 119 minuti, e al 50% di tale prezzo nel caso di ritardo di 120 minuti o superiore. 

La Corte chiarisce che il regolamento comunitario sui diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario non esonera in alcun modo le imprese ferroviarie dal rimborso (seppur parziale) del biglietto, che è sempre e comunque dovuto, trattandosi di un indennizzo che ha lo scopo di compensare il prezzo pagato dal passeggero come corrispettivo per un servizio che non è stato eseguito conformemente al contratto di trasporto. 
Di conseguenza, nelle condizioni generali di trasporto, nessuna impresa ferroviaria potrà più inserire clausole che la esonerino dall'indennizzo per ritardo in caso di forza maggiore. 
Davvero una bella conquista per i viaggiatori, soprattutto in considerazione del fatto che i ritardi dei treni non sono - purtroppo - una cosa così rara. 

1 commento:

  1. Riguardo agli aerei la procedura dei rimborsi è regolata dalla Carta dei Diritti del Passeggero, che prevede un indennizzo monetario in caso di negato imbarco o di cancellazione del volo, escludendo però tale la possibilità in caso di ritardo. Tuttavia, con sentenza del 19.11.2009, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che in caso di ritardo del volo pari o superiore a tre ore i passeggeri hanno diritto ad una compensazione monetaria, esattamente come se il loro volo fosse stato cancellato.

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