Sentenza rivoluzionaria quella della Corte di Giustizia dell'Unione Europea di Lussemburgo che, pronunciandosi su un contenzioso presentato dalla Corte Amministrativa austriaca, ha stabilito che, in caso di ritardo del treno, il viaggiatore ha diritto al rimborso parziale del biglietto anche se il predetto ritardo è dovuto a causa di forza maggiore.
L’indennizzo – come indicato in una nota della Corte – corrisponde, come minimo, al 25% del prezzo del biglietto per un ritardo compreso tra 60 e 119 minuti, e al 50% di tale prezzo nel caso di ritardo di 120 minuti o superiore.
La Corte chiarisce che il regolamento comunitario sui diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario non esonera in alcun modo le imprese ferroviarie dal rimborso (seppur parziale) del biglietto, che è sempre e comunque dovuto, trattandosi di un indennizzo che ha lo scopo di compensare il prezzo pagato dal passeggero come corrispettivo per un servizio che non è stato eseguito conformemente al contratto di trasporto.
Di conseguenza, nelle condizioni generali di trasporto, nessuna impresa ferroviaria potrà più inserire clausole che la esonerino dall'indennizzo per ritardo in caso di forza maggiore.
Davvero una bella conquista per i viaggiatori, soprattutto in considerazione del fatto che i ritardi dei treni non sono - purtroppo - una cosa così rara.
lunedì 30 settembre 2013
venerdì 27 settembre 2013
ENERGIA: Informarsi per risparmiare!!!
Le bollette pesano tanto sul bilancio familiare ma
risparmiare è possibile!
L’autorità garante per l’energia e il gas ha attivato
diversi strumenti preziosi per rispondere in modo veloce a dubbi e richieste
riferendosi ad una fonte sicura, l’ente che fissa le regole del mercato dell’energia
elettrica e del gas.
Esiste infatti il cosiddetto "Trova offerte", un sistema di ricerca via Internet che consente di trovare e confrontare informazioni sulle offerte rivolte ai clienti domestici per la fornitura di elettricità o di gas e per le offerte "dual fuel", per la fornitura congiunta di elettricità e gas.
Basta cliccare su http://www.autorita.energia.it/it/trovaofferte.htm ed inizia un percorso guidato nel quale inserire semplici dati: il settore di fornitura (energia elettrica, gas o entrambi), il cap della propria città, i consumi annui stimati… il risultato è un elenco di possibili offerte con prezzi e dettagli per poter operare una scelta più consapevole.
La stessa autorità fornisce on line risposte attraverso
l’”Atlante dei diritti del consumatore” (http://www.autorita.energia.it/atlante/) una
guida sintetica alle garanzie e tutele definite a beneficio dei clienti finali
nei settori dell'energia elettrica e del gas. La ricerca è facile ci sono le domande
più frequenti e risposte fornite in un linguaggio semplice e chiaro.
Per chi volesse un contatto vocale è attivo Lo sportello
del Consumatore con il numero verde 800 166 654 (da lunedì a venerdì dalle 8,00
alle 18,00).
lunedì 23 settembre 2013
CLONAZIONE BANCOMAT E CARTE DI CREDITO
Oggi l’uso di strumenti di pagamento elettronici è quotidiano e i
tentativi di frode diventano sempre più sofisticati ed insidiosi.
La clonazione avviene acquisendo 2 dati: codice della banda magnetica e
PIN.
Tecniche di frode e di prevenzione
I sistemi per
captare i dati sono tanti:
1. Skimming.
Richiede l’uso di un apparecchio chiamato proprio "skimmer" che può
essere addirittura posizionato sulle fessure dei distributori bancomat (ATM) o
dei lettori POS e che permettono di immagazzinare i dati delle carte che
potranno, così, essere clonate.
2. Sniffing.
L’intercettazione dei dati della carta avviene durante l'operazione di pagamento online
3. Pishing.
La tecnica si basa sull’invio di e-mail
in cui, apparentemente, è la vostra banca a chiedere i dati della carta e del
conto corrente per risolvere i problemi. Ricordate che gli istituti di credito
non comunicano mai tramite e-mail o sms per risolvere problematiche legate
a carte di credito.
4. Vishing.
Un po’ come sopra la tecnica si realizza mediante SMS fasulli o contatti
telefonici da falsi operatori cha conoscono già i dati della nostra carta: in
questi casi vengono richiesti i dati anagrafici del cliente, data di scadenza
della carta e i numeri apposti sul suo retro.
5. Trashing.
La Polizia di Stato segnala anche la possibilità che i dati vengano in parte
estratti dalle ricevute rilasciate dopo i prelievi o gli acquisti ed
incautamente abbondate dall’utente.
I consigli per evitare frodi si
fondano essenzialmente su un’attenta e scrupolosa gestione della carta: ad
esempio controllare con frequenza i movimenti di addebito sul conto corrente,
coprire la tastiera al momento dell’inserimento del pin, verificare che gli
sportelli ATM non presentino anomalie, seguire sempre la carta al momento del
pagamento in un esercizio commerciale, verificare che il sito internet usi un
sistema di pagamento protetto (ad es. SSL) e che sia criptato (lo si riconosce
dall’intestazione “https” anziché “http”).
In caso di
clonazione…
Se nonostante tutti gli accorgimenti consigliati siete rimasti vittima
di una frode, dovete immediatamente bloccare la carta attraverso il numero
verde attivato dalle singole società e denunciare l’illecito alle forze
dell’ordine.
In caso di clonazione è possibile richiedere un risarcimento al proprio
istituto il quale dovrebbe avere una propria
assicurazione, che viene resa attiva per i clienti in caso di disagi come
questo.
Per la richiesta di risarcimento è
necessario inviare via fax e con raccomandata copia della denuncia alle forze
dell’ordine, cui allegare una copia dell’estratto conto con evidenza delle
operazioni fraudolente.
La Polizia di Stato consiglia di
conservare la carta per dimostrare che non è stata smarrita né rubata.
Sarà comunque necessario dimostrare alla
propria banca il corretto utilizzo della carta bancomat e l'effettivo danno: presupposto
per evitare problemi derivati dal risarcimento è provare che le spese sostenute
non siano state fatte dal titolare della carta (per esempio evidenziare che i
prelievi risultano effettuati in un luogo mentre ci sono documenti che
attestano che eravate altrove).
In caso di negazione di un risarcimento
danni, il consiglio è quello di affidarsi ad un legale che se ne occupi.
giovedì 19 settembre 2013
LE PROMESSE DI GROUPON
Groupon, leader mondiale nel settore dei gruppi di acquisto, non sempre mantiene le promesse.
Sempre maggiore è il numero di persone deluse rispetto alle aspettative riposte al momento dell'acquisto del fantomatico coupon e sempre più spesso capita che le prestazioni acquistate non vengano effettuate o vengano effettuate in maniera incompleta o superficiale. Ebbene, nonostante dovrebbe essere il gestore di Groupon a farsi garante della veridicità del contenuto delle offerte e, di conseguenza, a provvedere al rimborso delle prestazioni non eseguite, non vi è alcuna clausola che tuteli in tal senso gli acquirenti, tanto da far ritenere in più occasioni auspicabile l'intervento del Tribunale.
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