mercoledì 29 gennaio 2014

IL DANNO DA SPAM

Lo spam - o spamming - consiste nell'invio di messaggi indesiderati a contenuto generalmente commerciale. La principale forma di spam si manifesta tramite l'invio di e-mail. 
Lo spamming consente un immediato vantaggio economico, dato che gli inserzionisti non hanno alcun tipo di costo di gestione, se non quello legalo alla gestione delle mailing list (illegittimamente acquisite). 


Il fenomeno, un tempo molto circoscritto, negli ultimi anni ha assunto delle proporzioni preoccupanti e, pertanto, necessita sempre più di essere contrastato  - o almeno contenuto - visto che, oltre a creare evidenti seccature per gli utenti, può anche provocare gravi problemi di sicurezza. Difatti, non solo le mail indesiderate spesso sono ideali veicoli per la trasmissione di pericolose infezioni virali, ma la loro mole eccessiva può portare ad un sovraccarico dei sistemi (DoS - Denial of Service) tale da impedire la circolazione dei messaggi di posta elettronica legittimi e del traffico di rete.

Da un punto di vista legislativo, la disciplina italiana (in recepimento della direttiva n. 2002/58/CE) concernente l'invio di posta elettronica a fini commerciali è disciplinata dall'art. 130 del Codice della Privacy che, seppur rubricato "Comunicazioni Indesiderate", si applica anche alle comunicazioni "non richieste". La norma in oggetto prevede la possibilità di effettuare comunicazioni avvalendosi di dati personali solo dopo aver ottenuto il consenso del soggetto interessato (cd. opt-in). La pratica dello spamming può dirsi lecita soltanto qualora l’interessato abbia fornito le proprie coordinate di posta elettronica nell’ambito di un rapporto di natura economica fra il futuro mittente ed il futuro destinatario di comunicazioni elettroniche non sollecitate.
Ed anche in questo caso tale spamming può essere ritenuto lecito soltanto se, al momento della raccolta, l’interessato sia stato informato della possibilità di poter ricevere in futuro nuove informazioni pubblicitarie per reclamizzare servizi o prodotti analoghi a quelli oggetto del precedente rapporto, e sempre che l’interessato non si sia preventivamente (o successivamente) opposto a tale invio.
E' compito del Garante della Privacy vegliare sul rispetto delle suindicate disposizioni e disporre l'irrogazione delle relative sanzioni.

Tuttavia, negli ultimi anni è diventato sempre più frequente il ricorso alla giustizia civile per ottenere il risarcimento del "danno da spam", da intendersi come danno causato dal dispendio di tempo e di energie per invitare lo spammer a non inviare ulteriori messaggi, oltre al danno causato dalle interferenze indesiderate nella sfera privata.

Molto interessante a riguardo è una sentenza del 17.02.2007, con cui il Giudice di Pace di Napoli, in accoglimento del ricorso promosso da un consumatore (destinatario di posta elettronica indesiderata) contro una banca di rilevanza nazionale, ha disposto il blocco dell’utilizzo dei dati personali del ricorrente da parte della società, condannandola al pagamento di euro 1.000 per risarcimento danni e di euro 830,00 per le spese legali sostenute al fine di far valere i propri diritti. Nella medesima sentenza, il Giudice di Pace ha affermato che la semplice presenza di un indirizzo di posta elettronica in rete non lo rende pubblico e utilizzabile senza il consenso dell'interessato e, inoltre, ha individuato il danno risarcibile "negli inconvenienti creati dalle perdite di tempo, nella tensione derivante dalle interferenze nella sfera privata, dalle interruzioni delle proprie abitudini e dall'alterazione della serenità necessari per svolgere l'attività lavorativa".

Altra importante sentenza, questa volta del Tribunale di Latina, concerne lo spam tramite sms. Anche in questo caso il giudice ha individuato le stesse categorie di danno (perdita di tempo, tensione, alterazione delle proprie attività) e ha condannato lo spammer a risarcire la somma di mille euro per ogni sms inviato al ricorrente non consenziente.

In conclusione, la legge fornisce molti strumenti per difendersi dallo spam, dalla procedura dinanzi al Garante della Privacy, preordinata all'interruzione dell'attività illegittima, al ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

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